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Statuto

STATUTO
406 Coupé Club Italia

Articolo 1 – Costituzione
Nell’osservanza degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito il club “406 Coupé Club Italia”, libera associazione culturale, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Articolo 2 – Scopi
L’Associazione persegue finalità di aggregazione dei possessori di vetture di marchio Peugeot e modello 406 Coupé al fine di condividere le proprie esperienze e conoscenze in merito attraverso strumenti informatici (forum, sito) e incontri (raduni, assemblee). Lo scopo è quello di proporsi come un’associazione di appassionati aperta a tutti i possessori di 406 Coupé o desiderosi di esserlo, di collaborare per permettere la conservazione, valorizzazione e censimento del parco auto circolante nelle condizioni migliori di originalità, anche attraverso convenzioni con associazioni, compagnie assicuratrici e aziende del settore.

Articolo 3 – Soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • Socio fondatore:
    colui che partecipa alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa ed è tenuto al versamento di una quota associativa minima stabilita dal Consiglio direttivo.
    Per il raggiungimento degli scopi sociali i Soci fondatori si impegnano a fornire supporti operativi ed informativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio direttivo.
  • Soci onorari:
    possono essere Soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito attivamente allo sviluppo dell’associazione. I Soci onorari sono proclamati dal Consiglio direttivo dell’Associazione,
    con maggioranza semplice. Il versamento della quota associativa è volontaria e hanno diritto di voto.
  • Soci effettivi:
    chiunque sia proprietario di una 406 Coupé può diventare Socio effettivo ed è tenuto al versamento di una quota associativa come meglio specificata nel successivo articolo 4.
    L’ammissione dei nuovi Soci effettivi avverrà in seguito a loro richiesta formale e approvata dal direttivo.
    Presentando domanda d’associazione il candidato dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto e di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità civile e morale per la sua partecipazione alle
    manifestazioni sociali.
    Le quote associative non sono trasmissibili.
  • Soci simpatizzanti:
    chiunque sia appassionato della 406 Coupé e voglia supportare il Club richiedendo l’adesione allo stesso. Gode degli stessi vantaggi dei soci effettivi, ma non può avere diritto di voto in seno alle assemblee dei soci.

Articolo 4 – Diritti/Doveri dei soci
Ogni Socio fondatore o effettivo è tenuto al versamento anticipato della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio direttivo e ha diritto a un voto.
La quota è valida per un anno solare a prescindere dalla data di accettazione del socio.
I soci si obbligano ad osservare nell’ambito dell’attività da ciascuno svolta con attinenza all’Associazione le indicazioni operative ricevute dal Consiglio direttivo nei limiti delle eventuali deleghe ricevute.

Articolo 5 – Organi Sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
il Presidente, il Consiglio direttivo, l’Assemblea dei soci.

Articolo 6 – Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire rappresentanza dell’Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce sull’attività compiuta.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente nomina e/o conferma il vice-presidente e il segretario, scelti all’interno del consiglio direttivo.
I Presidente per essere eletto, deve possedere almeno due anni di anzianità nel Consiglio direttivo.
La carica di Presidente è a tempo determinato e decade:
– dopo tre anni dalla sua nomina (leggasi tre anni sociali del Club)
– in caso di dimissioni
– in caso richiesta formale, indirizzata al Consiglio direttivo, da parte della maggioranza semplice dei soci fondatori, onorari e effettivi aventi diritto di voto.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo formato da minimo otto Soci siano essi fondatori, effettivi o onorari (un Presidente e sette Consiglieri) e massimo dieci (un Presidente e nove Consiglieri), di cui il primo Presidente e cinque membri nominati dai Soci fondatori, i restanti membri eletti dall’assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed ha il compito di gestire e promuovere l’Associazione. Il Presidente, dopo la sua elezione, nomina all’interno del consiglio direttivo il segretario, il vice-presidente e affida l’incarico di tesoreria.
Il Consiglio direttivo cura inoltre la predisposizione del bilancio del Club.
Le decisioni del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
I membri del Consiglio direttivo sono rinominabili e rieleggibili.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio direttivo si intende decaduto e il Presidente avrà l’obbligo di convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per eleggere il nuovo Consiglio direttivo.
I soci eleggibili devono possedere almeno due anni di anzianità nell’associazione (leggasi: aver rinnovato almeno una volta l’iscrizione) e fare formale richiesta al Consiglio almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, tramite mail o lettera.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente (o da un suo delegato) che lo presiede. La convocazione va fatta a mezzo affissione presso la sede legale dell’avviso di convocazione ovvero, in alternativa, con lettera o e-mail inviata ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi facenti parte dell’Unione Europea e può essere tenuta anche in videoconferenza.

Articolo 8 – L’Assemblea ordinaria dei soci
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente.
La convocazione va fatta a mezzo affissione presso la sede legale dell’avviso di convocazione ovvero, in alternativa, con lettera o e-mail inviata ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi facenti parte dell’Unione Europea.
L’Assemblea ordinaria dei soci provvede:
– all’elezione del Presidente
– al rinnovo del Consiglio direttivo (ogni tre anni);
– all’approvazione del bilancio;
-alla valutazione delle politiche in merito alle attività sociali proposte dal Consiglio direttivo;
-oltre a tutto quanto non espressamente di competenza dell’Assemblea straordinaria dei soci di cui al successivo articolo 9.
Le modalità d’espressione del voto da parte dei soci sono:
-la presenza del socio;
-il conferimento di una delega incondizionata ad altro socio (ciascun Socio non può avere più di una delega).
L’Assemblea ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero dei Soci regolarmente presenti o per delega; essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
L’assemblea ordinaria dei soci dovrà inoltre riunirsi su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità pubblicando copia del verbale
presso la sede legale ovvero, in alternativa, con lettera o e-mail.

Articolo 9 – L’Assemblea straordinaria dei soci
L’Assemblea straordinaria dei soci, convocata secondo le modalità precisate all’art.8, e validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti esercitabili (Soci aventi diritto al voto) e delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi in Assemblea.
Essa provvede esclusivamente in merito alle modifiche del presente Statuto e all’eventuale scioglimento dell’associazione.

Articolo 10 – Norme disciplinari
Il socio che si sia reso responsabile di comportamenti ritenuti contrari ai fini e alla deontologia dell’Associazione potrà essere dichiarato decaduto su delibera a maggioranza del Consiglio direttivo, senza obbligo di pubblicazione della motivazione del provvedimento.
L’Associazione risponde soltanto delle obbligazioni da essa deliberate, mentre ne rispondono personalmente e solidalmente soci che hanno eventualmente agito di loro iniziativa.

Articolo 11 – Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio annuale.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione.

Articolo 12 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 – Cariche onorifiche
Tutte le cariche sociali sono attribuite a titolo onorifico e non comportano alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto e salvo casi particolari a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Logo del Club
Il logo del Club scelto dal Consiglio è registrato e solo il Consiglio può sfruttarne l’immagine per il Club.

Il logo è il seguente:

Il sito web: www.406coupe.it

Articolo 14 – Riserva di legge
Per tutto quanto qui non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

IL PRESIDENTE


Statuto 406CCI